L'obbligo assicurativo non è più legato solo alla “circolazione” del veicolo - la RCA è sempre stata obbligatoria per la circolazione su strade pubbliche - ma alla sua “funzione”. Ogni veicolo, sia che circoli su strade pubbliche, sia che circoli in aree private (campi agricoli, cave minerarie, cantieri, ecc.) adesso deve essere assicurato. Questo obbligo è previsto per tutti i veicoli a motore e anche per i rimorchi, sia fermi che in movimento.
Ci sono delle deroghe, elencate nel nuovo art. 122 bis del CAP che riguardano:
i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione in forza di una misura adottata dalle autorità (es. confisca, sequestro, fermo)
i veicoli non più idonei all'uso come mezzo di trasporto (es. veicoli privi di motore o di ruote)
i veicoli il cui utilizzo è sospeso: a tale proposito, bisogna avanzare una formale comunicazione all'impresa di assicurazione. La sospensione può essere prorogata più volte